24.11.2009 - Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari
L'art. 5, DL n. 78/2009, denominato "Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari", prevede che i titolari di reddito d'impresa possano escludere dalla tassazione gli acquisti di macchinari ed apparecchiature effettuati in un determinato periodo temporale.
SOGGETTI INTERESSATI
I beneficiari dell’agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d'impresa ovvero:
- Impresa individuale;
- Società di persone;
- Società di capitali.
L'agevolazione spetta ai soggetti in contabilità ordinaria ed a quelli in contabilità semplificata (son compresi i soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative, ex art. 13, Legge n. 388/2000 e quello dei minimi, ex art. 1, comma 96 e seguenti, Legge n. 244/2007).
17.08.2009 - Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17/08/2009
Il DM 23 luglio 2009 “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla 95/16”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17/08/2009.
Dec. Min. 108/09 del 23/07/09: adeguamento ascensori entrati in funzione prima del 1999
Il 23 Luglio, Claudio Scajola, Ministro dello Sviluppo Economico, ha firmato il decreto che obbliga all'adeguamento alla norma UNI EN 81-80, tutti gli ascensori preesistenti al 25 giugno 1999.
Ricordandovi che siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzeta Ufficiale, riassumiamo i punti salienti.
Il proprietario o il suo legale rappresentante in occasione della prima verifica periodica sull'impianto richiede e concorda l'effettuazione di una verifica straordinaria,
finalizzata alla realizzazione di un'analisi dei rischi presenti nell'impianto.
Tali verifiche straordinarie devono essere effettuate entro il termini perentorio di:
- 2 anni per gli ascensori istallati prima del 15 novembre 1964;
- 3 anni per gli ascensori installati prima del 14 ottobre 1979;
- 4 anni per gli ascensori installati prima del 09 aprile 91;
- 5 anni per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
L'Ente che ha effettuato l'analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro i termini seguenti:
- entro 5 anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio "alto";
- entro 10 anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio "basso".
Le situazioni di rischio "medio" potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi.
Gli Enti responsabili delle verifiche periodiche devono verificare, nel corso delle ispezioni successive, l'avvenuto adeguamento previsto.
In caso di verifica negativa, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica ne comunica l'esito negativo al competente ufficio comunale.
In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza, prescritti dall'Organismo Notificato o dalla ASL o dall'ispettorato del Lavoro, l'impianto ascensore non potrà
essere tenuto in esercizio.
08.08.2009 - Pubblicato il nuovo sito internet www.pagliarisrl.com
Da oggi è online il nostro nuovo sito.